Pubblicato il Maggio 10, 2024

Contrariamente al timore diffuso, il fallimento di una banca non significa la perdita automatica dei risparmi, grazie a una precisa architettura giuridica di tutela a più livelli.

  • I depositi fino a 100.000€ sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) “per depositante e per banca”.
  • In caso di crisi, il meccanismo del “bail-in” segue una gerarchia rigorosa: azionisti e obbligazionisti subordinati sono i primi a coprire le perdite, proteggendo i correntisti.

Raccomandazione: La vera protezione non è passiva, ma risiede nella consapevolezza attiva: diversificare i depositi su più istituti e monitorare indicatori di solidità come il CET1 Ratio sono azioni concrete alla portata di ogni risparmiatore.

La stabilità del sistema bancario è una colonna portante dell’economia, ma le crisi finanziarie del passato hanno instillato in molti cittadini una legittima preoccupazione: cosa accadrebbe ai miei risparmi se la mia banca dovesse fallire? La risposta a questa domanda è spesso ridotta alla cifra-simbolo dei 100.000 euro, una soglia di garanzia nota a molti ma compresa da pochi nella sua reale portata. Si parla di Fondo Interbancario, di “bail-in”, di vigilanza europea, creando un panorama informativo che può apparire complesso e intimidatorio.

Tuttavia, la protezione del risparmiatore non è affidata a un singolo salvagente, bensì a una sofisticata e stratificata architettura giuridica, costruita a livello nazionale ed europeo. Comprendere questa struttura non è un esercizio per soli addetti ai lavori; è un diritto e un dovere per ogni cittadino che desideri proteggere il proprio patrimonio con consapevolezza. Il punto non è solo sapere *se* si è protetti, ma *come* funzionano questi meccanismi, chi interviene, in quale ordine e, soprattutto, quali azioni preventive si possono intraprendere per minimizzare ogni rischio.

Questo articolo non si limiterà a enunciare le regole. In qualità di esperto di diritto bancario, l’obiettivo è disassemblare questa architettura, spiegando con chiarezza la logica che la sottende. Analizzeremo la gerarchia delle tutele, dal ruolo degli azionisti a quello dei correntisti, e forniremo gli strumenti normativi e informativi per trasformare un risparmiatore preoccupato in un cittadino informato e attivo, capace di navigare il sistema finanziario con maggiore sicurezza.

Per navigare con chiarezza attraverso questa complessa materia, abbiamo strutturato l’analisi in punti chiave che rispondono alle domande più pressanti dei risparmiatori. Il sommario seguente offre una mappa per esplorare ogni aspetto della tutela legale dei vostri depositi.

Perché la garanzia si applica “per depositante e per banca” e come sfruttare questa regola?

Il principio cardine della protezione dei depositi in Europa, e quindi in Italia, è la garanzia offerta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). La sua regola fondamentale stabilisce una copertura fino a 100.000 euro, ma la sua efficacia risiede in una precisazione giuridica cruciale: essa si applica “per singolo depositante e per singolo istituto di credito”. Questo significa che il limite di garanzia non è calcolato sul totale del patrimonio di una persona, ma si replica per ogni banca presso cui detiene dei fondi. Un individuo con 100.000 euro in una Banca A e 100.000 euro in una Banca B avrà entrambi i depositi integralmente protetti.

Questa regola ha implicazioni operative dirette. Per i conti cointestati, il saldo viene legalmente attribuito in parti uguali a ciascun intestatario ai fini del calcolo della garanzia. Ad esempio, un conto con 230.000 euro cointestato tra due persone viene considerato come due depositi individuali da 115.000 euro. In questo scenario, il FITD garantirebbe 100.000 euro a ciascuno dei due cointestatari, per un totale di 200.000 euro protetti. È essenziale ricordare che il FITD cumula tutte le posizioni di un singolo depositante all’interno dello stesso istituto: se un individuo ha un conto personale da 50.000 euro e una quota di 60.000 euro da un conto cointestato nella medesima banca, la sua esposizione totale è di 110.000 euro, ma la garanzia rimarrà fissata al tetto massimo di 100.000 euro.

Sfruttare questa regola significa adottare una strategia di diversificazione consapevole non solo degli investimenti, ma anche della liquidità. La scelta di aprire conti presso istituti di credito differenti, inclusi quelli appartenenti a diversi sistemi di garanzia come il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per le BCC, rappresenta un’applicazione diretta e prudente del dettato normativo, massimizzando la copertura complessiva del proprio patrimonio.

Azionisti, obbligazionisti, correntisti: chi paga per primo se la banca va in crisi?

Il timore più grande per un risparmiatore è che, in caso di crisi bancaria, i propri fondi vengano utilizzati per coprire le perdite. La Direttiva Europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) ha introdotto il meccanismo del “bail-in”, o salvataggio interno, proprio per evitare che il costo dei fallimenti bancari ricada sui contribuenti (bail-out). Tuttavia, il bail-in non è un prelievo indiscriminato: esso segue una gerarchia delle perdite estremamente rigorosa e predefinita dalla legge, concepita per proteggere le categorie di creditori meno esposte al rischio.

L’ordine di assorbimento delle perdite è chiaro e rispecchia il livello di rischio associato a ogni strumento finanziario:

  • Azionisti: Essendo i proprietari della banca, sono i primi a perdere interamente il capitale investito.
  • Obbligazionisti subordinati: Titolari di strumenti più rischiosi che offrono rendimenti maggiori, sono i secondi ad essere chiamati a contribuire.
  • Obbligazionisti senior (non garantiti): Chi possiede obbligazioni ordinarie interviene solo dopo l’azzeramento delle categorie precedenti.
  • Correntisti con depositi superiori a 100.000 euro: Solo la parte eccedente la soglia garantita dal FITD può, in ultima istanza, essere coinvolta nel salvataggio.

I depositi protetti dal FITD, ovvero tutti quelli fino a 100.000 euro, sono esclusi per legge dal bail-in e rappresentano l’ultimo baluardo di protezione. L’efficacia di questa architettura è dimostrata dalla storia: sin dalla sua fondazione, il sistema ha protetto oltre 29 miliardi di euro di risparmi, assicurando la tranquillità dei depositanti.

Infografica della piramide del rischio bancario con livelli di protezione

Questa piramide del rischio mostra visivamente come la base, rappresentata dai depositi protetti, sia la più solida e sicura. Un esempio concreto è il salvataggio delle quattro banche italiane nel 2015. Grazie a un’applicazione anticipata della logica di condivisione degli oneri (burden sharing), l’intervento, come confermato da una ricostruzione della Banca d’Italia, ha coinvolto solo azionisti e obbligazionisti subordinati, lasciando indenni non solo i depositi protetti ma anche le obbligazioni senior e i depositi sopra soglia.

Come segnalare pratiche commerciali scorrette o truffe finanziarie all’autorità di vigilanza?

L’ordinamento giuridico non si limita a fornire tutele passive, ma dota il cittadino di strumenti attivi per difendere i propri diritti. Quando un risparmiatore ritiene di essere stato vittima di una pratica commerciale scorretta, di una comunicazione poco trasparente o di una potenziale truffa da parte di un intermediario finanziario, ha il diritto e il dovere di segnalarlo alle autorità competenti. Questa consapevolezza attiva è un pilastro del sistema di vigilanza.

Le due principali autorità a cui rivolgersi in Italia sono la Banca d’Italia e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), con competenze distinte:

  • Per questioni relative a prodotti e servizi bancari (conti correnti, mutui, trasparenza contrattuale), l’ente di riferimento è la Banca d’Italia. È possibile presentare un esposto formale direttamente tramite il portale “Servizi online” sul loro sito istituzionale.
  • Per problematiche inerenti i servizi di investimento (consulenza finanziaria, compravendita di azioni, fondi), l’autorità competente è la CONSOB, che mette a disposizione moduli specifici per l’invio di segnalazioni ed esposti.

Prima di rivolgersi alle autorità, è un passaggio obbligatorio presentare un reclamo formale all’intermediario stesso. Se la risposta non è soddisfacente o non perviene entro i termini, si può adire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie come l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Questo organismo offre una procedura rapida ed economica per risolvere le dispute tra clienti e banche. È fondamentale conservare meticolosamente tutta la documentazione, incluse email, contratti e comunicazioni scritte, in quanto costituirà l’onere della prova a supporto della propria posizione.

L’errore di mentire sul questionario Mifid per poter comprare prodotti troppo rischiosi

La tutela del risparmiatore si estende ben oltre i depositi, abbracciando anche il mondo degli investimenti. La direttiva europea MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) ha introdotto uno strumento fondamentale a protezione dell’investitore: il questionario di adeguatezza. Il suo scopo non è burocratico, ma sostanziale: obbliga la banca a raccogliere informazioni dettagliate sul cliente per assicurarsi che i prodotti finanziari proposti siano, appunto, “adeguati” al suo profilo.

Le domande del questionario indagano cinque aree chiave: l’esperienza e conoscenza finanziaria del cliente, i suoi obiettivi di investimento (orizzonte temporale), la sua situazione finanziaria (capacità di sostenere perdite) e la sua tolleranza al rischio. L’errore più grave che un investitore possa commettere è quello di fornire risposte non veritiere, magari “gonfiando” la propria esperienza o propensione al rischio, con l’obiettivo di accedere a prodotti finanziari più complessi e potenzialmente più redditizi. Questo comportamento, oltre a essere imprudente, è giuridicamente autolesionista. Fornire informazioni false solleva la banca dalla responsabilità di aver proposto un prodotto inadeguato, vanificando una delle più importanti tutele legali.

Le autorità di vigilanza sono estremamente chiare su questo punto. Come ribadito dalle linee guida della CONSOB in materia, dichiarare il falso può compromettere seriamente la propria posizione in caso di contenzioso.

Mentire sul profilo di rischio può invalidare la possibilità di fare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie

– Linee guida CONSOB, Normativa MiFID II

Compilare il questionario MiFID con la massima onestà non è una limitazione, ma un atto di auto-protezione. Assicura che l’intermediario sia legalmente tenuto a proporre soluzioni coerenti con la reale capacità dell’investitore di comprendere e sostenere i rischi, creando un perimetro di sicurezza fondamentale per qualsiasi strategia di investimento a lungo termine.

Quando arriverà la regolamentazione MiCA e come cambierà la tutela per chi ha Bitcoin?

L’architettura giuridica a protezione dei risparmiatori è in continua evoluzione per adattarsi alle innovazioni finanziarie. La crescita esponenziale delle cripto-attività, come Bitcoin ed Ethereum, ha operato per anni in una zona d’ombra normativa, esponendo gli investitori a rischi significativi legati a fallimenti di exchange, manipolazioni di mercato e scarsa trasparenza. Per colmare questo vuoto, l’Unione Europea ha approvato il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), destinato a entrare pienamente in vigore tra il 2024 e il 2025.

Il MiCA rappresenta una svolta epocale, poiché estende ai cripto-asset un quadro di tutele simile a quello previsto per la finanza tradizionale. L’obiettivo è duplice: promuovere l’innovazione in un ambiente sicuro e proteggere i consumatori. Oggi, la protezione per chi detiene criptovalute è minima e dipende in gran parte dalle policy interne delle singole piattaforme di scambio (exchange). Con il MiCA, la situazione cambierà radicalmente.

Le novità più rilevanti includono l’obbligo per gli emittenti di cripto-asset di pubblicare un “white paper” informativo e l’introduzione di requisiti di autorizzazione e vigilanza per i fornitori di servizi, che saranno supervisionati da autorità come la CONSOB e la Banca d’Italia. Uno dei pilastri del nuovo regolamento è l’obbligo di segregazione patrimoniale: gli exchange dovranno tenere i fondi dei clienti separati dai propri, proteggendoli in caso di insolvenza della piattaforma. È importante sottolineare, tuttavia, che il MiCA non introduce una garanzia sui depositi in criptovalute simile al FITD per i conti bancari.

La tabella seguente sintetizza le principali differenze introdotte dal nuovo quadro normativo, evidenziando il netto aumento del livello di protezione per gli investitori, come delineato anche dalle discussioni in ambito istituzionale come il FITD.

Prima e dopo MiCA: cosa cambia per le criptovalute
Aspetto Oggi (Pre-MiCA) Domani (Con MiCA)
Autorizzazione exchange Registro OAM volontario Autorizzazione obbligatoria CONSOB/Banca d’Italia
Protezione fondi clienti Nessuna garanzia specifica Obbligo segregazione patrimoni
Requisiti di capitale Non standardizzati Requisiti minimi europei
Trasparenza Limitata White paper obbligatorio

L’errore di tenere tutto il patrimonio in un unico istituto sopra i 100k €

Sebbene il sistema di garanzia dei depositi sia robusto, la sua struttura stessa suggerisce la strategia più semplice ed efficace per massimizzare la protezione: la diversificazione. Commettere l’errore di concentrare l’intera liquidità superiore a 100.000 euro presso un unico istituto di credito significa rinunciare volontariamente a un livello di tutela aggiuntivo offerto dall’ordinamento. È una scelta legalmente lecita ma strategicamente imprudente.

Come abbiamo visto, la garanzia FITD si applica “per depositante e per banca”. Pertanto, un patrimonio di 300.000 euro detenuto in un unico conto corrente è protetto solo per un terzo del suo valore. Suddividendo la stessa cifra in tre conti da 100.000 euro presso tre diverse banche (Banca A, Banca B, Banca C), l’intero ammontare rientra pienamente nella copertura garantita. Questa logica si estende ai conti cointestati: secondo le normative, la protezione FITD per conti cointestati garantisce fino a 200.000 euro totali, poiché il limite di 100.000 euro si applica a ciascun intestatario.

La diversificazione, tuttavia, non si esaurisce con l’apertura di un secondo conto corrente. Per patrimoni più rilevanti, esistono strategie complementari che permettono di allocare la liquidità eccedente la soglia di garanzia in strumenti con profili di rischio differenti:

  • Titoli di Stato (BTP, BOT): Essendo emessi dallo Stato italiano e non dalla banca, non sono soggetti al rischio di bail-in dell’istituto depositario. Vengono custoditi in un conto titoli separato dal patrimonio della banca.
  • Conti presso banche estere: Aprire conti con filiali italiane di banche UE o con banche operanti sotto altri regimi di garanzia (come Revolut Bank, che aderisce al sistema di garanzia lituano) offre una diversificazione anche a livello giurisdizionale.
  • Strumenti di protezione patrimoniale: Per esigenze complesse, istituti giuridici come il fondo patrimoniale o il trust consentono di segregare una parte del patrimonio, proteggendola dai creditori.

Non sfruttare la regola “per depositante e per banca” è un errore di pianificazione che espone a rischi non necessari. Una diversificazione intelligente è il primo atto di una gestione patrimoniale diligente e consapevole.

Fondo Interbancario o Stato Italiano: chi offre la garanzia più solida in caso di crisi?

Una domanda legittima che sorge tra i risparmiatori riguarda la solidità ultima del sistema di garanzia. Chi protegge i nostri soldi: un consorzio di banche private come il FITD o lo Stato? E cosa succede se la crisi è così vasta da mettere in difficoltà lo stesso Fondo? La risposta risiede, ancora una volta, nell’architettura a più livelli del sistema di sicurezza finanziario europeo.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) è la prima linea di difesa. È un consorzio di diritto privato, obbligatorio per tutte le banche italiane, che interviene per rimborsare i depositanti fino a 100.000 euro. Le sue risorse non provengono dallo Stato, ma sono fornite dalle banche stesse attraverso contributi periodici. La sua solidità è dimostrata dai fatti: dalla sua istituzione, ha gestito con successo tutte le crisi bancarie di sua competenza, come evidenziano i 16 interventi totali effettuati dal 1987, garantendo sempre i rimborsi nei tempi previsti dalla legge.

Tuttavia, in caso di una crisi sistemica che coinvolga una o più banche di grandi dimensioni (“too big to fail”), la capacità finanziaria del solo FITD potrebbe non essere sufficiente. In questo scenario, entra in gioco la seconda e più potente linea di difesa: lo Stato italiano e, a un livello superiore, le istituzioni europee come la Banca Centrale Europea (BCE). Sebbene la normativa sul bail-in miri a evitare i salvataggi con denaro pubblico, l’ordinamento prevede meccanismi di intervento statale per preservare la stabilità finanziaria nazionale. Strumenti come le garanzie statali (ad esempio, le GACS utilizzate in passato per smaltire i crediti deteriorati) dimostrano che lo Stato rimane il garante di ultima istanza. Come sottolineato dalla Banca d’Italia, l’ombrello finale è rappresentato dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), che agisce a livello continentale per prevenire il contagio.

In sintesi, non si tratta di una scelta tra FITD e Stato. I due meccanismi operano in sequenza: il FITD gestisce le crisi ordinarie e circoscritte, mentre lo Stato e le istituzioni europee forniscono la rete di sicurezza ultima e invalicabile contro eventi sistemici. Questa doppia garanzia, privata e pubblica, conferisce al sistema italiano ed europeo un grado di solidità estremamente elevato.

Punti chiave da ricordare

  • La protezione dei depositi è un’architettura giuridica a più livelli, non una singola regola. La garanzia base del FITD è solo il primo strato.
  • Il meccanismo del “bail-in” segue una gerarchia precisa che protegge i correntisti, facendo ricadere le perdite prima su azionisti e obbligazionisti subordinati.
  • La consapevolezza attiva è la migliore tutela: diversificare i depositi su più istituti e monitorare la salute della propria banca sono azioni fondamentali.

Banche solide o a rischio: come leggere il CET1 Ratio per proteggere i tuoi risparmi?

La tutela più efficace è sempre la prevenzione. Ancor prima di affidarsi ai meccanismi di garanzia come il FITD, ogni risparmiatore ha la possibilità di valutare autonomamente il grado di solidità della propria banca. Lo strumento principale per questa analisi è un indicatore pubblico e standardizzato: il CET1 Ratio (Common Equity Tier 1 Ratio). Questo parametro, espresso in percentuale, misura il rapporto tra il capitale primario di una banca (il suo “cuscinetto” di risorse di massima qualità) e le sue attività ponderate per il rischio.

In termini semplici, un CET1 Ratio più elevato indica una maggiore capacità della banca di assorbire eventuali perdite impreviste con le proprie risorse, senza intaccare i fondi dei clienti. Sebbene non esista una soglia unica che definisca una banca “sicura”, le autorità di vigilanza come la BCE stabiliscono requisiti minimi per ogni istituto. Per il risparmiatore, un buon punto di riferimento è confrontare il CET1 Ratio della propria banca con la media del sistema italiano e con i valori delle principali banche europee. Generalmente, per le banche italiane, un valore superiore al 13-14% è considerato un buon indicatore di solidità, mentre valori significativamente inferiori o in costante calo possono rappresentare un campanello d’allarme.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questo dato non è segreto. Le banche sono obbligate per legge a pubblicarlo nelle loro relazioni finanziarie trimestrali e annuali. Trovare questa informazione richiede pochi semplici passaggi e rappresenta un esercizio di trasparenza fondamentale per ogni correntista consapevole.

Piano d’azione: La vostra verifica della solidità bancaria

  1. Punti di contatto: Identificate la sezione ‘Investor Relations’ o ‘Investitori’ sul sito web istituzionale della vostra banca.
  2. Raccolta: Scaricate l’ultima ‘Relazione Finanziaria’ disponibile (trimestrale o annuale) in formato PDF.
  3. Coerenza: Utilizzate la funzione di ricerca (Ctrl+F) nel documento per trovare il termine “CET1 Ratio”. Confrontate il valore percentuale trovato con il benchmark di mercato (superiore al 13%).
  4. Analisi e Mémorabilità: Non limitatevi a un singolo dato. Valutate il trend del CET1 Ratio negli ultimi 2-3 anni. Un valore stabile o in crescita è un segnale positivo; un calo costante merita attenzione.
  5. Piano d’integrazione: Se il valore appare basso o il trend è negativo, non allarmatevi, ma considerate di applicare attivamente le strategie di diversificazione dei depositi discusse in questo articolo.

Monitorare il CET1 Ratio trasforma il risparmiatore da soggetto passivo a parte attiva nel controllo della propria sicurezza finanziaria, in linea con il principio di consapevolezza che deve guidare ogni scelta economica.

Per padroneggiare la propria sicurezza finanziaria, è cruciale saper agire. Rivedere i passaggi su come interpretare gli indicatori di solidità è un passo fondamentale in questa direzione.

Domande frequenti sulla tutela del risparmiatore

Quanto costa fare ricorso all’ABF?

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario prevede un contributo di soli 20 euro, che viene rimborsato al cliente in caso di accoglimento del ricorso.

Quali controversie può gestire l’ABF?

L’ABF gestisce controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari per importi fino a 200.000 euro, se la richiesta ha per oggetto una somma di denaro. Se si chiede solo l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, non ci sono limiti di importo.

Quanto tempo ho per presentare ricorso?

Il ricorso all’ABF può essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario bancario.

Scritto da Alessandro Conti, Dottore Commercialista e Revisore Legale esperto in fiscalità degli strumenti finanziari e tutela del patrimonio. Specialista in dichiarazione dei redditi, calcolo ISEE e normative successorie legate ai conti bancari.